Apri un’impresa di e-commerce: affidati a noi per gli adempimenti fiscali ed amministrativi

Negli ultimi anni il legislatore a cercato di adeguarsi all’evoluzione del mercato digitale, per il momento, la normativa è circoscritta al settore delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica (cd. Tbe). L’intento del Legislatore è di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese operanti in tale contesto, specie quelle che, per via delle ridotte dimensioni, prestano servizi Tbe a livello comunitario per importi annuali contenuti. La riforma dell’intero comparto del commercio elettronico di beni e servizi è operativa dal 2021 ed include tutte le tipologie di beni e servizi venduti a distanza in ambito Ue.
In riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni di e-commerce svolte nei confronti dei privati, per tali operazioni, già esonerate dall’emissione della fattura, non è necessario procedere alla certificazione dei corrispettivi tramite documento commerciale (il vecchio scontrin o ricevuta ricevuta fiscale). Sono interessate, in particolare, tutte le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. Di conseguenza, la territorialità IVA dei servizi elettronici resi a privati domiciliati / residenti in Italia è ancorata esclusivamente al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Al contrario, i servizi di e-commerce prestati nei confronti di privati domiciliati o residenti in altri stati UE da parte di soggetti passivi italiani non sono rilevanti ai fini IVA in Italia bensì nello stato UE del committente.

A seconda dei soggetti tra cui si svolge l’operazione di compravendita, il commercio elettronico si può distinguere tra:

•business to business (B2B), ossia transazioni commerciali tra aziende;
•business to consumer (B2C), ossia operazioni di fornitura di beni e servizi che vengono rese dalle aziende direttamente all’utente finale;
•consumer to consumer (C2C), ossia transazioni commerciali tra privati. Si tratta, in genere, di siti di aste online o di mercatini online, ambienti in cui gli utenti privati interagiscono direttamente tra loro. Il sito ospitante, il più delle volte, si limita a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica.

Il commercio elettronico, a seconda dei beni oggetto di cessione, si distingue tra:

•commercio elettronico indiretto, ossia quelle operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio;
•commercio elettronico diretto, ossia quelle transazioni che hanno ad oggetto un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, come ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

Sulla base di tali disposizioni, nel caso in cui un soggetto passivo italiano effettui un’operazione di e-commerce:
– nei confronti di un privato italiano, dovrà versare l’IVA in Italia e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta;
– nei confronti di un privato UE, dovrà versare l’IVA nello stato UE e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta (sarà in ogni caso tenuto all’identificazione nello stato UE ed all’iscrizione al OSS o IOSS);
– nei confronti di un privato extraUE, non dovrà versare l’IVA e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta.

Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS  introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ricomprende le seguenti transazioni:

vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
La certificazione dei corrispettivi
Come noto, l’art. 1, D.Lgs. n. 42/2015 prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi ai privati che non ne fanno espressa richiesta di conseguenza, viene stabilito che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni:
“prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radio-diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.
Pertanto, qualora non venga espressamente richiesta la fattura, il prestatore non dovrà certificare le predette operazioni con scontrino o ricevuta.

È obbligatorio richiedere il codice fiscale dei clienti?

Ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro), si rende obbligatorio richiedere il codice fiscale al cliente. Tuttavia, Il cliente privato, cioè quello privo di partita IVA, non ha nessun interesse a rilasciare i dati anagrafici e quindi il suo codice fiscale. Nel commercio elettronico indiretto, le cessioni di beni non sono soggette all’obbligo di:
– certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino;
– emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente.
Basterà quindi annotare gli incassi dei clienti privati sul registro dei corrispettivi per superare il problema.

Contattaci per fissare una call conference: segreteria@studiomellina.it – 0909284916 – skype, facebook e linkedIn: studiomellina