Nella circolare n. 3 del 23 marzo scorso è stato chiarito che l’imposta sui servizi digitali parte senza sanzione per gli obblighi documentali e contabili del primo periodo di applicazione. Si adotta il doppio criterio del principio di cassa per determinare la base imponibile e quello di competenza per verificare uno dei due presupposti di applicazione ai soggetti passivi.
– Cristina Bartelli – Istanze, code dai professionisti, Italia Oggi, giovedì 25 marzo 2021, pag. 30