Nel 2020 nessun obbligo di ripianare le perdite

Con il recente dl 23/2020, pubblicato nella G.U. 8/04/2020 n. 23, avente ad oggetto il sostegno finanziario (liquidità) alle imprese e ai professionisti è stato previsto che per le perdite che riducono il capitale sociale oltre un terzo del suo ammontare o al di sotto del minimo di legge registrate nel corso dell’esercizio 2020 (a partire dallo scorso 9 aprile), nessun obbligo di ripianamento e ricostituzione del capitale minimo.