Sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Anche relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 giugno 2020. Non si procede, comunque, al rimborso di quando già versato. Anche in questo caso, è applicabile l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, con le conseguenze sopra evidenziate. Inoltre, viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento: – del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter – del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.