Il c.d. Decreto crescita ha previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea deve trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l’individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore. Nel dettaglio è previsto che, per ogni trimestre dell’anno, per ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, devono essere trasmessi i seguenti dati:
a) denominazione o dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.