E-commerce: affidati a noi per gli adempimenti fiscali ed amministrativi

Il 2019 segna l’entrata in vigore della prima tranche della riforma Iva sul commercio elettronico transfrontaliero con consumatori finali (B2C) di cui alla direttiva Ue 2017/2455. Per il momento, ossia per il biennio 2019-2020, le modifiche all’attuale disciplina sono circoscritte al settore delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica (cd. Tbe). L’intento del Legislatore è di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese operanti in tale contesto, specie quelle che, per via delle ridotte dimensioni, prestano servizi Tbe a livello comunitario per importi annuali contenuti. La riforma dell’intero comparto del commercio elettronico di beni e servizi sarà pienamente operativa dal 2021 quando includerà tutte le tipologie di beni e servizi venduti a distanza in ambito Ue.

In riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni di e-commerce svolte nei confronti dei privati, per tali operazioni, già esonerate dall’emissione della fattura, non è necessario procedere alla certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta. Sono interessate, in particolare, tutte le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. Di conseguenza, la territorialità IVA dei servizi elettronici resi a privati domiciliati / residenti in Italia è ancorata esclusivamente al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Al contrario, i servizi di e-commerce prestati nei confronti di privati domiciliati o residenti in altri stati UE da parte di soggetti passivi italiani non sono rilevanti ai fini IVA in Italia bensì nello stato UE del committente.

A seconda dei soggetti tra cui si svolge l’operazione di compravendita, il commercio elettronico si può distinguere tra:

•business to business (B2B), ossia transazioni commerciali tra aziende;
•business to consumer (B2C), ossia operazioni di fornitura di beni e servizi che vengono rese dalle aziende direttamente all’utente finale;
•consumer to consumer (C2C), ossia transazioni commerciali tra privati. Si tratta, in genere, di siti di aste online o di mercatini online, ambienti in cui gli utenti privati interagiscono direttamente tra loro. Il sito ospitante, il più delle volte, si limita a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica.

Il commercio elettronico, a seconda dei beni oggetto di cessione, si distingue tra:

•commercio elettronico indiretto, ossia quelle operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio;
•commercio elettronico diretto, ossia quelle transazioni che hanno ad oggetto un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, come ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

Sulla base di tali disposizioni, nel caso in cui un soggetto passivo italiano effettui un’operazione di e-commerce:
– nei confronti di un privato italiano, dovrà versare l’IVA in Italia e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta;
– nei confronti di un privato UE, dovrà versare l’IVA nello stato UE e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta (sarà in ogni caso tenuto all’identificazione nello stato UE ed all’iscrizione al MOSS);
– nei confronti di un privato extraUE, non dovrà versare l’IVA e potrà beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, scontrino e ricevuta.

È previsto uno specifico regime speciale denominato “Mini One Stop Shop” (MOSS), che consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portale web), evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”.

La certificazione dei corrispettivi
Come noto, l’art. 1, D.Lgs. n. 42/2015 prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi ai privati che non ne fanno espressa richiesta di conseguenza, viene stabilito che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni:
“prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radio-diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.
Pertanto, qualora non venga espressamente richiesta la fattura, il prestatore non dovrà certificare le predette operazioni con scontrino o ricevuta.

È obbligatorio richiedere il codice fiscale dei clienti?

Ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro), si rende obbligatorio richiedere il codice fiscale al cliente.  Tuttavia, Il cliente privato, cioè quello privo di partita IVA, non ha nessun interesse a rilasciare i dati anagrafici e quindi il suo codice fiscale. Nel commercio elettronico indiretto, le cessioni di beni non sono soggette all’obbligo di:
– certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino;
– emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente.
Basterà quindi annotare gli incassi dei clienti privati sul registro dei corrispettivi per superare il problema.

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