La Exit Tax è dovuta anche per spostamenti in caso di fusioni e scissioni

L’imposizione in uscita (cosidetta exit tax) delle plusvalenze che scaturiscono quando un’impresa residente o una stabile organizzazione di impresa non residente trasferisce all’estero, senza corrispettivo, aziende o rami d’azienda o singoli beni d’impresa, trova una sua organica disciplina nell’aggiornamento dell’articolo 166 del Testo unico, di attuazione dell’articolo 5 della direttiva 2016/1164. La normativa aggiornata, riguarda più solo il trasferimento all’estero della residenza della società, ma prende in esame anche: gli eventuali trasferimenti di attività in occasione di fusione o scissione di una società residente in Italia in una società non residente o di conferimento di una stabile organizzazione all’estero a società non residente; i trasferimenti di attivi a una stabile organizzazione all’estero in regime di «branch exemption» (ex articolo 168-ter del Testo unico) ed i trasferimenti all’estero di attivi di una stabile organizzazione in Italia oppure dell’intera stabile organizzazione.