La sentenza della Corte UE depositata ieri nella causa C-165/17 Morgan Stanley, ha confermato che al fine di valutare l’ammontare di Iva detraibile nello Stato membro ove è situata una stabile organizzazione sugli acquisti da questa effettuati per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari (esenti) nei confronti dei propri clienti e sugli acquisti promiscui, effettuati sia nell’interesse della sede principale che del proprio, occorre tener conto, nel secondo caso sommandoli, sia del pro-rata della sede principale che di quello della stabile organizzazione.