La cessione del ramo dell’azienda indebitata con il fisco a una società «amica» e senza trasferire i debiti tributari costituisce sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il reato si concretizza anche se l’acquirente, peraltro legato da un rapporto di parentela al venditore, resta responsabile in solido degli oneri fiscali: l’agente della riscossione sarebbe comunque «intralciato» nella sua attività di recupero dei crediti erariali. Il principio è stato battuto dalla 3ª sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 52158 del 20 novembre 2018.