Nel caso di una cessione intracomunitaria, la sosta dei beni in un terzo paese membro nel quale vengono eseguite lavorazioni richieste dal cliente non interferisce con la configurazione dell’operazione: pertanto il cedente italiano deve indicare nella fattura il numero di partita Iva attribuito al cessionario dal paese di destinazione dei beni e non quello attribuitogli dal paese in cui è eseguita la lavorazione.