CESSIONE DI CARBURANTI: NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017).
Tale obbligo, però, viene anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a (art. 1, comma 917, lett. a) e b) Legge n. 205/2017):
 cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Tale norma si inserisce nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali.
In fatti, oltre a quanto detto sopra, sono state previste nuove disposizioni in materia di:
 depositi fiscali (articolo 1 commi 937 a 943, Legge n. 205/2017);
 autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici (articolo 1 commi 945 a 959 Legge n. 205/2017).
In considerazione della comune ratio che ha accompagnato dette norme, le cessioni interessate si riferiscono alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Le novità, però, non si sono limitate a queste.
Infatti, sempre nell’ambito dei carburanti, sono state introdotte specifiche norme in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA (art. 1, commi 922 e 923, Legge
n. 205/2017), limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Facendo seguito a ciò, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 4 aprile 2018, prot. n. 73203.
In tale occasione è stato precisato che sono da considerare mezzi idonei di pagamento:
 gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
 quelli elettronici.
Tali forme di pagamento valgono anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Il riferimento è al caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Da segnalare, infine, che l’Agenzia delle entrate ha emanato, il 30 aprile 2018, la circolare n. 8/E che contiene alcune indicazioni operative per le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2018.