I certificati rilasciati dall’autorità fiscale estera, in virtù dello scambio automatico di informazioni e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, hanno valenza probatoria vincolante. E, se l’agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione di una società per non esserne la beneficiaria effettiva, dovrebbe prima chiedere chiarimenti al suo omologo estero. Lo stabilisce la sentenza 6579 depositata il 27 novembre dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Bricchetti, relatore Chiametti).