Acquisti di servizi intra Ue, adempimenti IVA dei Forfettari

Considerando che, per le prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia. Pertanto l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto:

  • ad iscriversi al VIES;
  • ad integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta (a nulla rilevando la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA).

Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfettario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera. Ma resta fermo che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a redigere e presentare la dichiarazione annuale IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023, e ciò anche in presenza di acquisti di servizi intra Ue.

fonte: mysolution.it