In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (fino al 31 dicembre 2023), indipententememte dalla data di emissione della fattura, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, con la quale (cfr. il paragrafo 5), è stato specificato che: «L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale».
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2023, Prot. n. 188347 , di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito in oggetto, al paragrafo 3.2, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)», conseguentemente, sarà ancora possibile chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, operativo nel 2023.
fonte: mysolution.it