Novità su cessione del credito e sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2023 ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023 (cosiddetto decreto “Blocca cessioni”), con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni su bonus edilizi.

La nuova normativa
Il decreto “Blocca cessioni” (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38), ha previsto a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte, che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Le deroghe previste
La circolare 7 settembre 2023, n. 27/E è quindi intervenuta chiarendo l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano pertanto ancora possibili:
• per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• per le spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
o presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
o adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
o presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La circolare fornisce anche chiarimenti in merito all’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:
• per le spese relative ai bonus diversi dal superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
o siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
o risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) e comma 3, del TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013;
• per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
• per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

fonte: www.mysolution.it