Le gravi frodi Iva internazionali entrano a pieno titolo tra i reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni amministrative alla persona giuridica di cui al Dlgs 231/2001. La persona giuridica riconosciuta responsabile della frode potrebbe essere sottoposta anche a una delle sanzioni accessorie previste dalla direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea (direttiva 2017/1371), quale l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica ovvero l’interdizione dall’esercizio di un’attività commerciale. Questa è la stringente delega affidata al governo dalla legge europea 2018 approvata definitivamente dal Parlamento.