Conferimento d’azienda seguito da cessione di partecipazioni nella conferitaria: per l’agenzia non sussiste l’abuso ai fini dell’imposta di registro: i. Non può essere riqualificata come cessione d’azienda unitaria ai sensi dell’art. 20 del Tur; ii. Non comporta il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito e pertanto non configura fattispecie di abuso ex art.10-bis della Legge n. 212 del 2000. Questi, in estrema ratio, i principi espressi dalla Risposta n. 196 dell’Agenzia delle entrate pubblicata il 18 giugno scorso.