Spetta al giudice italiano decidere sulla nullità del trust istituito all’estero ma con beneficiari domiciliati in Italia. Questo perchè i residenti attori del procedimento sono necessari nella controversia. Lo hanno sancito per la prima volta le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019, hanno rimesso al Tribunale di Milano la decisione sulla nullità di un trust costituito all’estero con beneficiari domiciliati in Italia.