Metodo «blindato» per il transfer pricing

L’agenzia delle Entrate deve motivare l’utilizzo di un metodo diverso da quello adottato dal contribuente per contestare i prezzi di trasferimento. A ribadire il principio è la pronuncia della Ctr Lombardia 1648/2/18 (presidente e relatore Silocchi). La controversia trae origine da una ripresa per gli anni di imposta 2011 e 2012 sul valore di libera concorrenza delle cessioni di beni da una società italiana alle proprie consociate estere.