Dalla cessione di partecipazioni (azioni di S.p.a. o quote di S.r.l.), si possono creare delle plusvalenze (o delle minusvalenze). La plusvalenza si verifica nel momento in cui il valore di realizzo ovvero il valore di vendita del titolo partecipativo sia superiore al valore di acquisto.
Ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è tassabile soltanto la plusvalenza, mentre la minusvalenza non concorre alla formazione del reddito. La tassazione della plusvalenza è differenziata a seconda del tipo di partecipazione ceduta.